Importante sentenza Tribunale Amministrativo della Calabria. Il Tar ha infatti accolto il ricorso presentato dall’associazione “Vittime della Caccia” insieme all’associazione Earth (non ammessa al giudizio) contro la deliberazione del Consiglio comunale di Cropalati (Cosenza), risalente all’8 settembre 2014, nella parte in cui fa divieto “assoluto a chiunque di alimentare, anche saltuariamente, cani vaganti di proprietà altrui o senza proprietario, lasciare alla portata dei cani vaganti rifiuti contenenti residui alimentari, favorire l’alimentazione di cani di cui non si conosca la proprietà o la provenienza”.
Secondo i giudici amministrativi, le azioni di contrasto al randagismo devono bilanciare le esigenze connesse alla tutela della salute pubblica e dell’igiene e quelle legate alla protezione degli animali d’affezione, “quali componenti del complessivo habitat naturale, in cui si inserisce la convivenza tra uomo e animale”. Scrivono al riguardo i giudici amministrativi: «sotto questo profilo, peraltro, appaiono invero limitati i poteri tecnico-discrezionali dell’amministrazione, avendo il legislatore, nei diversi livelli di governo, optato per la misura della “sterilizzazione”, e in ogni caso vietando forme di maltrattamento degli animali, cui è riconducibile il divieto di alimentazione». Insomma il divieto di sfamare i randagi non è soltanto illegittimo ma rappresenta anche, come ha spesso sottolineato anche la Protezione Animali, un forma di maltrattamento ai danni dei cani “senza famiglia”.