RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
OGGETTO: Prevenzione rischio incendi boschivi ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2017.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO:
- che la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, l’art. 15 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile;
- che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante norme in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali”, all’art. 108 lett. c) attribuisce ai Comuni le funzioni relative all’attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e primo soccorso;
- che la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” all’articolo 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
ACCERTATO che l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di alcuni degli apprezzamenti di terreno posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature estive, possono costituire causa scatenante di incendi;
CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
RAVVISATO lo stato pericolo per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal 1 luglio al 30 settembre 2017 e la conseguente necessità di emanare provvedimenti per evitare tali rischi che possono arrecare gravi pregiudizi alla viabilità e alla pubblica e privata incolumità;
VISTI gli artt. 17 e 59 del TULPS Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. n. 66/81;
VISTI gli artt. 14 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii. Con particolare riguardo in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ss. mm. e ii. Nonché le relative linee guida e direttive;
VISTO il Titolo III del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 in materia di prevenzione incendi;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606, concernente “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n. 100 e ss. mm. e ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
VISTO l’art. 14, comma 8, lett. b) della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, Delibera C.S. n. 145 del 27/11/2014;
CON I POTERI previsti dal D. Lgs. n. 267/2000;
O R D I N A
- Il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio;
- Il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2017.
- Ai proprietari e ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 1 luglio, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 (metri) lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.
- Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri etc., confinanti con le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito, di provvedere e mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le zone di passaggio; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.
- Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
- Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
- Il divieto in modo assoluto della combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha introdotto il comma 6 bis dell’art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006.
- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 1 luglio ed il 30 settembre 2017, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della Legge n. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
A V V E R T E
I proprietari ed i trasgressori a qualsiasi titolo di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
- da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza;
- da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi.
- da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.
I N C A R I C A
le Forze dell’Ordine, la Stazione Carabinieri di San Luca, gli Organi di Polizia, le Guardie Giurate, le Guardie Volontarie Ambientali, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi perseguendo i trasgressori a termini di legge.
I N V I T A
tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, sono tenuti a dare l’allarme alle Autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di intervento e/o spegnimento, ovvero sono tenuti a segnalare e/o a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:
- 1515 CARABINIERI FORESTALI
- 115 VIGILI DEL FUOCO
I N F O R M A
che avverso l’odierno provvedimento, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss. mm. e ii.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss. mm. e ii.), sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Luca;
D I S P O N E
che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e che l’Area Amministrativa curi, anche con l’ausilio del personale dell’Area Tecnica di renderla pubblica mediante:
- l’affissione all’Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di San Luca;
- la più ampia diffusione tra tutta la Cittadinanza, utilizzando gli spazi riservati alle affissioni pubbliche;
- la divulgazione cartacea negli esercizi pubblici, negli edifici pubblici e nei principali luoghi di ritrovo pubblico;
- la propagazione tramite gli Organi di informazione;
- la trasmissione a tutte le altre Aree per quanto di competenza;
- la trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di San Luca;
- la trasmissione al Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino;
- la trasmissione a tutte le altre Forze dell’Ordine.
L’invio a mezzo posta elettronica per conoscenza ed eventuale competenza della presente Ordinanza sostituisce l’inoltro a mezzo posta ordinaria.
San Luca, 29 agosto 2017
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ORDINANZA N. 20 DEL 30/06/2017
Prot. n. 5507
OGGETTO: Divieto assoluto di abbandono rifiuti.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso che il Comune di San Luca ha avviato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti posizionando all’uopo appositi cassonetti nelle immediate vicinanze delle abitazioni degli utenti, con la conseguente eliminazione dei cd. cassonetti stradali;
Constatato che ultimamente sul suolo pubblico in alcune zone del territorio del Comune di San Luca, specie lungo le strade, vengono abbandonati, in modo indecoroso, rifiuti urbani che vi rimangono fino alla raccolta da parte del personale addetto, che oltre a deturpando il decoro urbano, costituiscono delle micro discariche con rischi di natura igienico-sanitari per la salute pubblica;
Accertato, altresì, che in alcune postazioni, i rifiuti vengono conferiti all’esterno dei cassonetti, senza avere avanzato richiesta di nuovi contenitori per insufficienza di quelli disponibili, determinando con simili comportamenti un aggravio in termini di tempi e di costi delle risorse umane impegnate nello svolgimento del servizio;
Atteso che mantenere pulito l’ambiente in cui si vive è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti ad adempiere;
Ritenuto necessario ed inderogabile, a salvaguardia dell’ambiente, disciplinare il controllo e divieto di abbandono di rifiuti sul territorio, al fine di garantire la corretta gestione del servizio di raccolta e prevenire pericoli per l’ambiente e per la salute pubblica;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 192 comma 1, che detta quanto segue: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati” nonché il c. 3 del medesimo articolo che recita : “ ……..chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area……. “; e l’art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- l’art.7 bis e l’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
O R D I N A
- Il DIVIETO ASSOLUTO di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali, e comunque sul territorio comunale, rifiuti di qualsiasi genere;
- Il DIVIETO ASSOLUTO di depositare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, all’esterno dagli appositi cassonetti e/o collocare i sacchetti all’interno dei cassonetti in modo tale da impedirne la corretta chiusura;
- Il DIVIETO ASSOLUTO di alterare la natura dei cassonetti comunali, danneggiarli, compiere atti vandalici o comprometterne la chiusura.
A V V E R T E
che, salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. e ii., recante “Norme in materia ambientale”, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii. con l’applicazione della seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.:
- per chi abbandona o deposita su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali, e comunque sul territorio comunale, rifiuti ingombranti, imballaggi e rifiuti in genere, ovvero per chi abbandona rifiuti all’esterno dei cassonetti senza aver richiesto nuove assegnazioni di contenitori in quanto insufficienti quelli disponibili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 (trenta) a € 500,00 (cinquecento);
- per chi altera la natura dei cassonetti comunali, li danneggia o compie atti vandalici o ne compromette la chiusura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 (trenta) a € 300,00 (trecento);
I N V I T A
la cittadinanza a segnalare all’Area Tecnica o a qualsiasi Ufficio del Comune di san Luca eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti, di qualsiasi genere, su tutto il territorio comunale;
I N C A R I C A
Il personale delle Forze di Polizia di procedere alla vigilanza sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e all’accertamento delle violazioni;
I N F O R M A
che avverso l’odierno provvedimento, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss. mm. e ii.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss. mm. e ii.), sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Luca;
D I S P O N E
che l’Area Amministrativa curi, anche con l’ausilio del personale dell’Area Tecnica:
- l’affissione all’Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza e la pubblicazione sul sito web del Comune di San Luca;
- la più ampia diffusione tra tutta la Cittadinanza, utilizzando gli spazi riservati alle affissioni pubbliche,
- la divulgazione cartacea negli esercizi pubblici, negli edifici pubblici e nei principali luoghi di ritrovo pubblico;
- la propagazione tramite gli Organi di informazione;
- la trasmissione a tutte le altre Aree per quanto di competenza;
- Comando Stazione dei Carabinieri di San Luca;
- Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino;
- a tutte le altre Forze dell’Ordine.
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore il giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Luca.
L’invio a mezzo posta elettronica per conoscenza ed eventuale competenza della presente Ordinanza sostituisce l’inoltro a mezzo posta.
San Luca 29 Agosto 2017
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OGGETTO: Limitazione consumo acqua potabile durante il periodo estivo e fino al 30 settembre 2017.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Considerato che:
- un corretto uso delle risorse naturali rappresenta una necessità primaria e un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto nei periodi in cui aumenta la richiesta rispetto alle disponibilità;
- al fine di prevenire situazioni di crisi idrica, si rende necessario un uso più attento della risorsa evitando gli sprechi;
Considerato che le scarse precipitazioni atmosferiche e le alte temperature verificatesi nell’ultimo periodo rendono opportuno il contenimento dei consumi di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, ad eccezione dei servizi pubblici di igiene urbana e delle aree destinate a verde comunale, in considerazione dell’importanza sociale e della qualità della vita da salvaguardare in ogni condizione;
Ravvisata la necessità di preservare la maggiore quantità di acqua, al fine di prevenire gravi inconvenienti, adottando misure finalizzate a governare l’utilizzo delle risorse disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l’uso alimentare, domestico e igienico-sanitario;
Constatato che:
- la carenza idrica, accentuata durante la stagione estiva, dipende dall’elevato consumo, a volte indiscriminato ed improprio, da parte di alcuni utenti, che con un eccessivo e continuo prelievo di acqua soprattutto per uso irriguo, non consentono l’accumulo dell’acqua nei serbatoi principali, sufficiente a garantire il rifornimento ai serbatoi secondari e a tutte le utenze dislocate nel territorio comunale;
- di recente si è verificato un notevole aumento del consumo diurno di acqua potabile con scarsità di riserva nei serbatoi di accumulo, che si svuotano nelle ore diurne e si riempiono, solo parzialmente, durante la notte, situazione che a breve potrebbe creare gravi disservizi e compromettere l’approvvigionamento idrico per gli usi essenziali di tutti gli utenti;
Considerato che qualora perdurassero le elevate temperature e i consumi diurni restassero elevati si assisterà ad una grave criticità nell’approvvigionamento, ovvero nella portata disponibile dalla sorgente, che potrebbe determinare scarsità della risorsa idrica e conseguente potenziale pericolo per la collettività sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell’eventuale diminuzione o sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile;
Ritenuto necessario e urgente intervenire, in presenza di motivazioni speciali e di pubblico interesse, per regolamentare un più appropriato uso dell’acqua potabile della rete idrica comunale invitando la popolazione al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi diversi da quelli primari: alimentare, domestico e igienico-sanitario;
Richiamati:
- il D.P.C.M. 04.03.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- l’art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. e ii. “Norme in materia ambientale” che, nel dettare disposizioni in merito al risparmio idrico, stabilisce che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti entro i quali le risorse idriche siano sufficienti e che “coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
- l’art.7 bis e l’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
O R D I N A
- per il periodo dal 1 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017 durante la fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 23.00, il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di utilizzo dell’acqua potabile, erogata dal pubblico acquedotto, per scopi diversi dall’uso alimentare, domestico, igienico-sanitario e per l’abbeveraggio degli animali, ed in particolare è vietato nella predetta fascia oraria l’utilizzo dell’acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto per l’irrigazione o simili di orti, prati, giardini, etc.; per riempimento di ogni tipo di piscina, per lavaggio di automobili, cicli e motocicli, strade, piazzali, cortili, etc.;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile;
- sono esclusi dalla presente ordinanza e servizi pubblici di igiene urbana e la cura del verde di proprietà comunale;
I N V I T A
la cittadinanza:
- a segnalare a segnalare all’Area Tecnica o a qualsiasi altro Ufficio del Comune di San Luca eventuali prelievi abusivi di acqua potabile su tutto il territorio comunale;
- a collaborare evitando inutili sprechi e facendo un uso corretto, responsabile e razionale dell’acqua potabile, al fine di garantire la regolare erogazione senza soluzione di continuità;
- a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- ad usare all’interno della propria abitazione dispositivi per il risparmio idrico quali i frangigetto per i rubinetti;
- ad attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità che evitano l’avvio dell’irrigazione quando non necessario e nelle fasce orarie in cui vige il divieto;
- ad usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- a non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante le pulizie personali;
- a controllare ed eliminare le eventuali perdite dei rubinetti delle cassette del water;
- ad utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;
R A M M E N T A
- che gli accorgimenti suggeriti comportano, oltre ad un sensibile e positivo impatto ambientale, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;
- che un rubinetto lasciato aperto eroga mediamente 13 litri al minuto;
- che il 40% dell’acqua potabile consumata nelle abitazioni viene utilizzata per lo scarico dei water e quindi chi sta procedendo a lavori idraulici potrebbe installare i nuovi sistemi di scarico a quantità differenziata che consentono un notevole risparmio economico;
- che per una doccia di 5 minuti sono necessari 60 litri di acqua, mentre per un bagno in vasca ce ne vogliono addirittura 120 litri;
- che i lavaggi a 30° in lavatrice e lavastoviglie consumano meno della metà dell’acqua rispetto a quelli a 90°;
- che azionando gli elettrodomestici a pieno carico si risparmiano dagli 8.000 agli 11.000 litri di acqua all’anno;
C O M U N I C A
che qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso del periodo di vigenza della presente Ordinanza dovesse aggravarsi il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica per gli usi extra-domestici potrà essere esteso anche per tutte le fasce orarie della giornata;
A V V E R T E
che le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii. con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 1.000,00 (mille), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.
I N C A R I C A
Il personale delle Forze di Polizia di procedere alla vigilanza sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e all’accertamento delle violazioni anche attraverso la verifica della provenienza dell’acqua utilizzata che non dovrà essere prelevata dall’acquedotto comunale ma da pozzi o canali irrigui;
I N F O R M A
che avverso l’odierno provvedimento, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss. mm. e ii.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss. mm. e ii.), sempre decorrenti dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Luca;
D I S P O N E
che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e che l’Area Amministrativa curi, anche con l’ausilio del personale dell’Area Tecnica di renderla pubblica mediante:
- l’affissione all’Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di San Luca;
- la più ampia diffusione tra tutta la Cittadinanza, utilizzando gli spazi riservati alle affissioni pubbliche;
- la divulgazione cartacea negli esercizi pubblici, negli edifici pubblici e nei principali luoghi di ritrovo pubblico;
- la propagazione tramite gli Organi di informazione;
- la trasmissione a tutte le altre Aree per quanto di competenza;
- la trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di San Luca;
- la trasmissione al Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino;
- la trasmissione a tutte le altre Forze dell’Ordine.
L’invio a mezzo posta elettronica per conoscenza ed eventuale competenza della presente Ordinanza sostituisce l’inoltro a mezzo posta ordinaria.
San Luca, 29 agosto 2017