Rubrica “L’ago della Bilancia”
Strutture di ricovero di animali di affezione (L.14/8/1991, n.281) possono utilizzare i residui e le eccedenze delle mense.
Modifiche al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (atto camera 2033 – B Sezione 20)
Note all’articolo 23
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,recante: attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.
Il nuovo testo del comma 1 dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
Art. 8 (Esclusioni)
– 1. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
d) (soppresso);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell’ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto”.
Come fare per partecipare all’assegnazione
Associazioni e singoli privati che gestiscono strutture di ricovero di cani e gatti, di cui alla legge 14/8/1991 n. 281, possono inviare la richiesta al Servizio Veterinario ASL, Amministrazioni pubbliche, uffici, scuole, aziende private, aziende di ristorazione citando gli estremi della legge per poter recuperare pasti.