Rubrica “L’ago della Bilancia”
Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)
Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.
È chiaro dunque come secondo la Suprema Corte, affinché si possa parlare di disturbo alla quiete pubblica, il fastidio deve essere arrecato a una pluralità di persone altrimenti il fatto non sussiste. E vi è di più: abbaiare per un cane è un diritto esistenziale. Lo ha affermato il giudice di pace di Rovereto in una sentenza emessa a seguito di una richiesta di risarcimento inoltrata da un pensionato nei confronti di un suo vicino di casa i cui dobermann erano incolpati, dall’anziano, di abbaiare continuamente. La Legge quadro sull’inquinamento acustico, la 447 del 1995 con i successivi regolamenti attuativi prevede che nelle abitazioni l’immissione di rumore non sia tollerabile se supera il rumore di fondo «naturale» di cinque decibel durante il giorno e di tre decibel durante la notte. Il danno non può essere misurato a orecchio, ma attraverso la rilevazione di un tecnico specializzato competente in acustica ambientale. Il continuo abbaiare, non quello sporadico, è comunque un segnale di disagio del cane che non deve essere sottovalutato. È quindi importante parlarne e farlo visitare da un medico veterinario.
SIMONA ANSANI