di Gianluca Albanese
ROCCELLA IONICA – Il Comune di Roccella conferma la propria volontà di acquisire le quote della società “Porto delle Grazie Srl” che sono state detenute fino a qualche tempo fa da Invitalia, con lo scopo di mantenere quantomeno la maggioranza delle quote della società che gestisce l’importante infrastruttura. E’ quanto è emerso dopo oltre due ore e mezza di una seduta di consiglio comunale molto animata, in cui le parti si sono espresse in maniera franca e senza peli sulla lingua, oltre che con toni assai passionali.
La seduta, che si è aperta col messaggio del sindaco Certomà che ha inteso esprimere le condoglianze alla famiglia De Sena dopo la scomparsa dell’ex senatore ed ex prefetto di Reggio Calabria, è entrata subito nel vivo, dopo la richiesta, da parte del vicesindaco Vittorio Zito, di invertire l’ordine del giorno per parlare subito di quello che era l’ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero la richiesta di discussione, da parte del gruppo di opposizione “Roccella Bene Comune”, di dismettere le quote di proprietà del Comune della “Porto delle Grazie Srl”.
Dopo che la consigliera di maggioranza Paola Circosta ha deciso di abbandonare l’aula durante la discussione del punto, per evitare possibili polemiche in ordine di un conflitto d’interessi, ha relazionato, per il gruppo di minoranza, la consigliera Chiara Melcore, che ha proposto la dismissione delle quote della società, di proprietà comunale, richiamandosi ai dettami della legge di stabilità 2015, come evidenzia il video del suo intervento che proponiamo integralmente alla vostra lettura.
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Questo è il testo integrale della relazione esposta dal gruppo di opposizione “Roccella Bene Comune”.
«L’art. 3 comma 27 della legge della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di stabilità anno 2008) dispone che “ le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni ,anche di minoranza in tali società. E’ sempre ammessa , la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25 ,del codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 , e l’assunzione di partecipazioni di tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”;
Pertanto, detta norma prevede espressamente che gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
Il termine originariamente previsto per lo scioglimento ovvero la dismissione delle partecipazioni societarie, anche considerate le successive proroghe sopravvenute, è già scaduto;
La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) nel prevedere all’art 1, comma 611, l’obbligo di ridurre o contenere le partecipazione legittimamente detenute al momento di entrata in vigore della stessa, da per scontato l’obbligo di dismettere le partecipazioni ancora detenute in spregio di preesistenti norme o principi giuridici. Il comma 611 fa, infatti, salvo l’obbligo di dismettere le partecipazioni detenute non direttamente finalizzato alla soddisfazione degli interessi istituzionali degli enti, già perentoriamente disposto dall’art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007. In tal senso se la legge di stabilità 2015 impone un nuovo obbligo consistente nella predisposizione del piano operativo di razionalizzazione e nella riduzione delle partecipazioni, sussiste altresì il distinto e preesistente obbligo di dare corso alla dismissione delle partecipazioni ancora detenute in contrasto con il citato art. 3, comma 27;
Questa non è una nostra considerazione ma quanto discende direttamente dall’esplicito dettato legislativo che trova tra l’altro piena conferma nelle stesse linee guida del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposto da Invitalia, cioè proprio la società che ha indetto la gara per la dismissione delle quote di partecipazione dalla stessa detenute nella società “Porto delle Grazie Srl”.
Si evidenzia altresì che le recenti disposizioni finanziarie e di stabilizzazione degli Enti Locali hanno via via contenuto norme sempre più restrittive anche in tema di partecipazioni societarie da parte dei comuni prevedendo la vendita delle quote possedute di quelle società la cui attività non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali . Non solo, ma l’art.20 comma 2 lettera l) del D. L. del 6/7/2011 n. 98 , convertito in legge n.111 del 15.07.2011 sancisce che le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie messi in atto di Comuni conformemente alla vigente normativa vengono assunte come uno dei parametri per valutare la virtuosità dei Comuni;
Detto quadro di riferimento si complica ulteriormente in quanto il comma 9 dell’art. 20 del D. L. 98/2011 stabilisce che ai fini del calcolo della percentuale di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dei comuni si computano anche quelle delle società a partecipazione pubblica titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale avente carattere non industriale né commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;
L’intento del legislatore, come è del tutto evidente, è quello di tutelare la concorrenza e il mercato ovvero impedire che gli enti locali attraverso la costituzione di società, l’assunzione di partecipazioni o il loro mantenimento, possano intervenire nei settori nei quali il mercato può efficientemente operare, così distorcendolo per la presenza di soggetti che per mezzo del finanziamento pubblico godono di indebito vantaggio concorrenziale;
Si evidenzia che in ordine a tale normativa la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14/01/2009 ,si è espressa nel senso che la stessa “ al di là del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza ,mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica ,limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici ,tra cui i comuni” ;
tenuto conto che, come previsto dall’art.20 del D.L. 98/2011 ,convertito in Legge 111/2011,gli Enti saranno suddivisi ,ai fini del contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in quattro classi sulla base di svariati parametri di virtuosità tra cui “qualsiasi operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente “;
Ribadito che la legge 190/2014 ( legge di stabilità 2015 ) nel prevedere all’art.1 ,comma 611,l’obbligo di ridurre o contenere le partecipazioni legittimamente detenute al momento di entrata in vigore della stessa , da per scontato l’obbligo di dismettere le partecipazioni ancora detenute in spregio di preesistenti norme o principi giuridici .Il comma 611 fa , infatti ,salvo l’obbligo di dismettere le partecipazioni detenute non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi e dei fini istituzionali dell’Ente ,già perentoriamente disposto dall’art.3 comma 27 della legge n. 244/2007.
Atteso che il Comune di Roccella Ionica detiene, tra l’altro, la quota di partecipazione del 20% della società Porto delle Grazie Srl, società che ha ad oggetto fini non compresi nelle finalità istituzionali dell’Ente e considerato che nell’ambito del quadro normativo ed istituzionale come sopra richiamato, SI DEBBA dismettere la partecipazione del Comune nella Società “Porto delle Grazie s.r.l.” con effetto immediato, e, nei termini e con le modalità fissati dai comma 611 e 612, procedere alla razionalizzazione delle restanti società partecipate dal comune ;
Considerato che è competenza esclusiva del Consiglio Comunale ,ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs.267/2000 ,l’adozione di atti fondamentali relativi alla partecipazione dell’ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici e la fissazione dei relativi criteri generali e che la cessione delle quote societarie deve avvenire mediante procedura di evidenza pubblica;
noi proponiamo che il Consiglio Comunale, in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente e sopra richiamata adotti la proposta di deliberazione che abbiamo depositato agli atti nei termini previsti dal regolamento e cioè che il Consiglio deliberi di
Di disporre, per i motivi esposti, la cessione dell’intera partecipazione posseduta da questo Comune nella società “Porto delle Grazie s.r.l.” mediante procedura di evidenza pubblica;
Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre ,nei termini strettamente necessari, le procedure amministrative occorrenti per la cessione di che trattasi al migliore offerente e senza vincoli e/o privilegi di alcun genere;
Di procedere con apposito atto ,ad aggiudicazione della cessione avvenuta, alla denuncia e destinazione della relativa nuova entrata;
nonché di trasmettere la delibera adottata per gli adempimenti di propria competenza all’organo di revisione economico-finanziaria».
Fin qui le ragioni dell’opposizione.
Il vicesindaco Vittorio Zito, dal canto suo, ha manifestato un orientamento diametralmente opposto, tutto teso alla conservazione delle quote del Comune (intorno al 20%) e l’intenzione di acquisire anche quelle lasciate libere da Invitalia, con la prospettiva di mantenere la maggioranza pubblica delle quote, e non ha lesinato critiche all’opposizione «che – ha detto – a ottobre 2014 aveva un’idea completamente diversa, tutta tesa al mantenimento della proprietà pubblica della società che gestisce il porto» e alla parlamentare Enza Bruno Bossio «Che aveva – ha detto – il dovere di interloquire col sindaco su una questione così importante». Il vicesindaco ha aggiunto che «Il Comune è in grado di gestire il Porto, come fa il Comune di Capri per il suo, e i comuni di Lamezia e Crotone per le società che gestiscono i rispettivi aeroporti», indicando nell’esempio della Multiservizi la capacità dell’Ente «Di partecipare – ha detto – a società che durano, non come Acquereggine»
Questo è il video dell’intervento di Zito:
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Il consigliere Bebo Alvaro, quindi, è intervenuto per sposare, di fatto, la proposta del gruppo di opposizione «Non per andare contro la maggioranza per partito preso – ha detto – ma perché è la legge che detta indirizzi chiari in tal senso»
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Ne è nato un lungo dibattito, nel corso del quale il consigliere Scali ha difeso l’operato dell’amministrazione, definendolo «Sempre improntato alla legalità», mentre la consigliera di opposizone Vanessa Riitano ha accusato la maggioranza di fare un ricorso alternato ai dettami della legge.
L’assessore Bruna Falcone ha ricordato che «Il Consiglio di Stato ha considerano il porto di Tropea come infrastruttura del servizio pubblico locale, quindi indispensabile, e la Corte dei Conti non ha mai eccepito nulla», mentre il dibattito si è scaldato quando Vanessa Riitano ha detto che «Questa amministrazione – ha detto – ha sempre fatto scelte private e clientelari, piuttosto che ricorrere a procedure di evidenza pubblica». E poi «Quali sono i numeri del bilancio della “Porto delle Grazie”?» – ha detto – aggiungendo che «Coi soldi pubblici l’amministrazione vuole soltanto tutelare interessi privati».
Secca la replica del vicesindaco Zito: «Questa amministrazione – ha dichiarato – è fatta da principi della legalità, e non esiste alcuna norma che imponga la dismissione delle quote societarie di proprietà comunale. Del resto – ha aggiunto – sono 15 anni che vinciamo le elezioni proprio perché abbiamo una visione chiara sul futuro del Porto che è una risorsa indispensabile per Roccella».
Quindi, dopo un rapido excursus della storia del Porto, che ha utilizzato per confermare l’asserita non necessità della dismissione delle quote societarie prima e della sussistenza del nesso funzionale di pubblica utilità della infrastruttura, ha rimarcato l’importanza strategica dell’opera, la sua indispensabilità, l’importanza della proprietà a maggioranza pubblica come argine a possibili infiltrazioni mafiose e la volontà di acquisire le quote per mantenere il 51% del capitale societario».
E se il consigliere Alvaro ha corroborato le tesi esposte in precedenza con continui riferimenti alla normativa vigente, il sindaco Certomà ha parlato di toni troppo esasperati e di «Una vicenda allucinante che sta portando ad un’eccessiva radicalizzazione dello scontro in consiglio comunale. Perché – ha chiesto rivolgendosi all’opposizione – sostenete una gestione privatistica del porto? Qualsi interessi si celano?».
E se Chiara Melcore ha ribadito che la dismissione delle quote di proprietà comunale è una necessità dettata dalla legge, ammonendo la maggioranza che «Invitalia – ha detto – vi sta lasciando per terra: aprite gli occhi», Vittorio Zito ha invitato la minoranza a fare il ricorso al Tar «Che perderete – ha detto – come tutti quelli che avete fatto in precedenza. Perché non dite – ha detto, rivolgendosi all’opposizione – che il Comune guadagnerà il 51% degli utili e ipotizzate solo delle perdite?».
Alla fine della discussione, la proposta della minoranza è stata votata solo dai quattro consiglieri di opposizione, più Gabriele Alvaro, mentre quella della maggioranza è passata coi propri voti, quelli contrari dei quattro consiglieri di opposizione e l’astensione di Alvaro.
Nel prosieguo dei lavori, infine, si è discusso del Bilancio di Previsione 2015 e degli atti ad esso collegati.