SIDERNO- Il T.A.R. di Reggio Calabria con sentenza depositata il 24.9.2014 ha rigettato i ricorsi promossi nel novembre 2013 per l’annullamento della Delibera n. 139 e delle Deliberazioni n.84 e n.108 adottate dalla Commissione Straordinaria del Comune di Siderno .
{loadposition articolointerno, rounded}
A comunicarlo è l’avvocato Maria Cecilia Gerace attraverso una nota di cui si riporta, di seguito, il testo integrale.
A parere di chi scrive la sentenza è censurabile soprattutto laddove non ha riconosciuto che la stessa documentazione depositata dal Comune (in adempimento dell’ordinanza istruttoria resa dal Tribunale in data 9.1.2014 ) dimostrava quanto sostenuto dai ricorrenti, cioé che nel periodo marzo – giugno 2013 si é verificato il mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché interruzione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi che hanno determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente e che pertanto, per quel periodo, l’importo del tributo era dovuto nella misura massima del 20%; i ricorrenti avevano inoltre evidenziato che seppure le problematiche legate allo smaltimento non erano imputabili interamente al Comune tuttavia l’imputabilità non è un requisito previsto – ed anzi è escluso – dalla norma ai fini della riduzione del tributo .
Il provvedimento può essere impugnato davanti al Consiglio di Stato ; inoltre, come evidenziato dallo stesso Collegio giudicante, “…La materia del contendere relativa al gravame avverso gli avvisi di pagamento in epigrafe indicati è di competenza del Giudice Tributario, il quale potrà eventualmente disapplicare l’atto normativo a monte e dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e con le garanzie di cui all’art. 11 cpa..”
Di seguito un estratto delle parti fondamentali della sentenza ( sono stati eliminati i riferimenti normativi per rendere piú agevole la lettura):
“……gli istanti hanno dedotto i seguenti motivi di impugnativa, i quali inficerebbero le delibere gravate ed in via derivata gli avvisi di pagamento pervenuti ad essi istanti:…….1 – ……Ci si duole che nella determinazione della tariffa il Comune non avrebbe tenuto in considerazione l’entità del servizio fornito nell’anno 2013,…… né avrebbe previsto l’abbattimento sino alla misura massima del 20 % quale effetto del mancato svolgimento dello stesso, come previsto dal comma 20 dell’articolo in questione. 2 – ……… Parte ricorrente lamenta l’erroneità e la non correttezza del P.E.F. …….. l’amministrazione comunale avrebbe più volte contraddetto le indicazioni previste nelle Linee Guida, inserendo nel PEF costi quantificati in modo forfettario, indicando come inesigibili importi che non sono da considerarsi prescritti e infine omettendo di costituire il fondo di svalutazione nonché di provvedere alla svalutazione specifica prescritta dalle Linee Guida ministeriali. 3 –……. lamenta infine che i provvedimenti impugnati sono, oltre che illegittimi, irrazionali e inopportuni, dal momento che a fronte di un servizio non reso viene imposto il pagamento di ingenti somme di denaro e vengono altresì poste a carico dei contribuenti somme che la Commissione presume forfettariamente di non riuscire a riscuotere in quanto non realizzate negli anni 2006/2007……
….. Dall’esame della documentazione in atti ed in particolare dal PEF, emerge come l’ente comunale abbia individuato e calcolato le due quote che compongono la tariffa, relative rispettivamente alla parte fissa e alla quota variabile, il tutto secondo un ragionamento immune da vizi di manifesta irragionevolezza o illogicità. Si noti al riguardo che il medesimo comma 11 pone il principio secondo cui la tariffa è calcolata in modo da assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Né risulta, per quanto si dirà che il servizio non sia stato, seppur con difficoltà, svolto nel periodo di riferimento. ………. Parte ricorrente lamenta che il tributo si sarebbe dovuto assestare nel quantum entro il massimo del 20% della tariffa. Il detto comma prevede infatti che “il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”…. deve in ogni caso evidenziarsi come manchi una certificazione ufficiale promanante dall’autorità competente che attesti la situazione di grave danno o pericolo di danno, come conformata dalla norma. La stessa documentazione depositata dall’ente intimato, in adempimento dell’ordinanza istruttoria resa dal Tribunale in data 9.1.2014, non sembra indicare che il servizio, seppur con le difficoltà legate essenzialmente alle note problematiche legate allo smaltimento ( per altro neppure imputabili interamente in capo al Comune) non sia stato svolto. ……………….Dagli atti di causa emerge che il Piano Economico Finanziario è stato redatto nel rispetto formale delle Linee Guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze……… quanto prescritto nelle dette Linee Guida, se vale sicuramente quale criterio generale da seguire sul piano assiologico, non elimina la valutazione discrezionale che resta intestata all’ente impositore, il quale può modulare il criterio generale secondo la particolarità della singola vicenda e del concreto momento storico-finanziario, nei limiti della apparente ragionevolezza. La particolarità della vicenda e la sussistenza di giusti motivi impongono di compensare interamente le spese di lite tra le parti.”).