di Gianluca Albanese
LOCRI – Decisamente una bella boccata d’ossigeno per le casse del Comune di Locri. Lo scorso 6 giugno, infatti, la sezione terza (civile) della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Uliana Armano (consiglieri Stefano Olivieri, Luigi Alessandro Scarano, Marco Rossetti e il consigliere relatore Augusto Tatangelo), con sentenza numero 14447/2016, ha respinto il ricorso presentato da Morgante Francesco, Morgante Giuseppe, Morgante Alessandro e Muratori Lidia, contro la sentenza di appello del 7 dicembre 2012, che aveva a sua volta ribaltato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Locri che condannava il Comune al risarcimento di danni per 1.900.000 euro più interessi legali. Soldi, dunque, che il Comune di Locri non dovrà più pagare alla famiglia Morgante, proprietaria dell’immobile che negli anni passati ha ospitato i locali dell’istituto alberghiero.
I FATTI
Come questa testata riportò il 7 dicembre 2012, infatti, leggi articolo il dottor Francesco Morgante aveva chiesto il risarcimento dei danni alla struttura di sua proprietà, causati negli anni in cui ha ospitato l’istituto alberghiero, quantificati in circa tre milioni di euro, interessi compresi.
Il tribunale di Locri, in primo grado, diede ragione ai Morgante, ma l’avvocato che ha assistito il Comune di Locri in questo giudizio, ovvero Antonio Alvaro, già da allora propose la sospensiva e il ricorso in Appello, che fu accolto, tanto che l’allora commissario prefettizio al vertice dell’Ente Francesca Crea, eliminò questo grosso debito fuori bilancio per il Comune di Locri.
Successivamente, Francesco Morgante, Giuseppe Morgante, Alessandro Morgante e Lidia Muratori, fecero ricorso in Cassazione, per ottenere il risarcimento dei danni.
La Corte ha respinto, con la sentenza depositata solo oggi in cancelleria, i due motivi del ricorso, reputandoli inammissibili. Il primo, perché come recita la sentenza della Cassazione «la effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata» (quella della Corte d’Appello) «non risulta specificatamente censurata dai ricorrenti né sotto il profilo relativo alla ricostruzione del principio di diritto (che peraltro risulta corretto) per cui – si legge nella sentenza della Cassazione – la violazione degli obblighi gravanti sul conduttore ai sensi dell’articolo 1590 del Codice Civile vanno fatti valere al momento della cessazione del rapporto, con la restituzione della cosa locata, né sotto quello di fatto, per cui nella specie tale restituzione non poteva dirsi avere avuto luogo».
Bocciata anche la doglianza dei ricorrenti sul mancato accoglimento del loro appello incidentale perché, come spiega la sentenza della Cassazione «Il motivo non è però rubricato e non contiene alcun riferimento al profilo di censura che si intende far valere nei confronti della sentenza impugnata».
Per queste ragioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso della famiglia Morgante, condannandola a pagare le spese di giudizio in favore del Comune di Locri, liquidandole in complessivi 25.700 euro.
Grande soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Antonio Alvaro.
complimenti avv. Antonio Alvaro. Quando si lavora con professionalità i risultati si vedono!!!!!!