di Redazione
LOCRI – Il referente regionale di FederBaleneari Gino Lascala, ha scritto una lettera al dirigente dell’ufficio Demanio del Comune di Locri per chiedergli di collaborare con i gestori degli stabilimenti balneari cittadini, offrendo loro un intervento chiarificatore su tutta la normativa che riguarda le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e temporaneo.
Questo è il testo integrale della missiva inviata da Lascala:
“Premesso che la Circolare Regionale del Dipartimento 11, Ambiente e Territorio Prot. Gen SIAR n. 0189734 del 16/06/2015 e la comunicazione, Prot. Gen SIAR n. 361205 del 30/11/2015, trattano del rilascio, per la stagione estiva 2016, nei comuni privi di Piano Spiaggia approvato, delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e temporaneo, sul demanio marittimo di competenza, a condizione che vengano rispettati i limiti e gli indirizzi ricavabili direttamente dalla Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, dal Piano d’Indirizzo per l’utilizzo del demanio marittimo nell’ambito del territorio della Regione Calabria e dagli altri atti di pianificazione ed indirizzo regionali e a condizione che:
1. Si realizzino soltanto opere precarie di tipo omologato (chiosco, locali pronto soccorso, bagni chimici) che non pregiudicano la futura pianificazione dell’ente locale, da rimuovere al termine della stagione estiva 2016; –
2. e solo dopo aver acquisiti gli altri pareri e/o autorizzazioni prescritti ex Lege e collegati al titolo concessorio, imposti dalla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, doganale, nonché deve essere rispettata la normativa PAI e quella concernente la sicurezza della navigazione;
a tal fine la Federazione che rappresento, ai fini di dare chiarezza agli interessati allo svolgimento di una attività imprenditoriale che si svolga nelle aree interessate dalla succitata circolare,
suggerisce
a Lei e a codesto spettabile Ufficio, al fine di dare opportuna informazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune, la suddetta circolare per esteso, accompagnata da un elenco preciso delle autorizzazioni e pareri che è necessario conseguire , in quanto a noi appare che emerga una discordanza reale , perché, come è noto, in assenza di Piano Spiaggia, gli Enti citati non possono esprimere alcun parere e autorizzazione, ( a parte la complessità e la lungaggine delle istruttorie) e di conseguenza nessun operatore potra’ aspirare a ottenere, per la stagione estiva in corso, una nuova concessione demaniale marittima a carattere stagionale e temporaneo .
Si richiede, inoltre , di voler dare preciso e chiaro indirizzo, al di là delle possibili interpretazioni, in merito alle seguenti questioni:
Per realizzare le strutture di “ lieve entità” del tipo vele ombreggianti , tende da sole, ombrelloni pensili, vele, gazebi , pergotenda , a servizio degli stabilimenti, sia nelle concessioni esistenti sia in quelle stagionali temporanee , esse sono soggette all’autorizzazione paesaggistica, sia pure in modalità semplificata o no ?
Quali sono le variazioni ammesse all’interno delle concessioni demaniali in essere, e quali sono gli eventuali pareri e autorizzazioni ?
A proposito di quanto sopra esposto, nello spirito collaborativo che ci anima, le vogliamo suggerire di verificare un elemento importante che ci è stato segnalato dal nostro Ufficio Legale, che è il seguente;
Come è noto l’autorizzazione paesaggistica, regolamentata dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sancisce che, nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla regione, generalmente i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La norma stabilisce che vi sono due procedure: l’ordinaria e quella semplificata.
Il DPR 139/2010 ha individuato una serie di interventi di lieve entità (art. 1, c. 1, allegato I a) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, sempre che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici.
L’Amministrazione competente (generalmente i comuni), riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l’istanza alla Soprintendenza competente entro 30 giorni. Quest’ultima esprime il proprio parere entro 25 giorni dalla ricezione dell’istanza.
A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l’Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza – che può contenere prescrizioni – e rilascia l’autorizzazione paesaggistica entro 5 giorni.
E’ necessario sottolineare che le strutture realizzate in regime di autorizzazione stagionale temporanea devono essere opere precarie e di minore entità, ma per essere definite precarie, serve che presentino non solo le caratteristiche strutturali (l’essere o meno infisso al suolo) quanto e soprattutto deve avere le caratteristiche funzionali, ovvero l’essere destinato a soddisfare esigenze temporanee.
La temporaneità (da non confondere con la stagionalità) visto che si tratta di autorizzazioni temporanee che non superano la durata dei 90 giorni a far fronte ad esigenze di carattere temporaneo nel periodo estivo e che sono destinate a soddisfare un bisogno provvisorio e non regolarmente ripetibile, fa sì che questi interventi possano essere realizzati senza l’autorizzazione paesaggistica.
Ovviamente Le abbiamo mandato uno spunto che potrà eventualmente approfondire . Certi di una sua risposta e riscontro restiamo a vostra disposizione per un confronto sulla tematica”.