R. & P.
È stato compiuto un primo passo in direzione del raggiungimento della verità sulla Operazione improvvidamente denominata “Geenna”, appellativo indegno di un Paese civile ed oltremodo offensivo per le stesse Istituzioni cui compete il per nulla invidiabile copyright.Nell’operazione, come è noto, è stato interessato anche l’avv. Carlo Maria Romeo, 62enne penalista del Foro di Torino, il quale, dopo avere anticipato nell’interrogatorio di garanzia del 25 gennaio 2019 la verità che avrebbe poi trovato millimetrico riscontro negli atti del processo, ha scelto il 19 dicembre 2019 di essere giudicato con rito abbreviato, cioè con le “prove” formate dalla sola attività d’indagine della Procura.È stato sufficiente il rispetto delle regole del contraddittorio, merito della professionalità ed imparzialità del GUP torinese, dott.ssa Alessandra Danieli, perché si frantumassero le suggestioni accusatorie relative alla ‘ndrangheta, dal momento che l’avv. Carlo Maria Romeo è stato assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa; anche le aggravanti speciali di avere favorito la ‘ndrangheta a lui contestate sono irrimediabilmente cadute: insussistenza del fatto, per l’uno e per le altre!Il che significa che non esiste nei fatti che l’avv. Carlo Maria Romeo abbia mai fiancheggiato od inteso favorire la mafia.Il dato è di assoluta pregnanza ed impone una serie di irrinunciabili riflessioni:a) su una custodia cautelare in carcere ingiustificata protrattasi per ben 18 mesi, anche durante la gravissima emergenza Covid;b) sull’uso sovrabbondante, ed all’evidenza strumentale, della custodia cautelare in carcere, nonostante la legge la contempli come “extrema ratio”;c) sulla illimitata linea di credito che il GIP ed i giudici del TdL hanno ritenuto, nella fase cautelare, di accordare alla Procura torinese;d) sulle modalità adottate dall’organo di accusa nella singolare gestione del materiale intercettato, inammissibilmente messo a disposizione della Difesa solo a rate; e) sulla possibilità che il Tribunale del Riesame possa essere presieduto da un giudice che in precedenza, come GIP, aveva firmato i decreti autorizzativi delle intercettazioni, telefoniche, ambientali e telematiche;f) sulla possibilità che sia stata investita sempre la stessa giudice del ruolo di relatrice delle pronunce sollecitate al Tribunale del Riesame ed al Tribunale della Libertà in appello, e che il linguaggio dalla signora relatrice usato nei provvedimenti giudiziari a sua firma sia stato, a tacer d’altro, insolito;g) sulla sollecita ed effettiva equiparazione, resa inevitabile dal dilagante carrierismo disvelato dal caso CSM, tra Accusa e Difesa, con l’estensione, ormai indifferibile, della competenza ex art. 11 c.p.p. anche nei confronti degli Avvocati penalisti.Al di là di questi dati, che richiamano chiunque ad una triste presa di coscienza che stimoli una riflessione seria e foriera di una decisa inversione di tendenza, va detto che la condanna del professionista ad anni 4 e mesi 6 di reclusione sarà gravata d’appello, sede nella quale sarà ribadito ed ulteriormente trattato il profilo ampiamente deficitario del “collaboratore” della Procura torinese, al quale una sentenza definitiva ha già da tempo negato le premialità di legge previste per i pentiti.È davvero troppo che allo stesso collaborante, le cui dichiarazioni hanno portato la Procura torinese a dovere avanzare ben 53 richieste di archiviazione, spetti addirittura di essere mantenuto dagli Italiani a fronte della sua ammissione, con un atto amministrativo di dubbia opportunità, ad un programma di protezione … dal nulla che lo connota.
avv. Oreste G. M. ROMEO