di Redazione
SAN LUCA- Il commissario prefettizio di San Luca, Salvatore Gullì, ha emesso il 30 giugno scorso, tre ordinanze, ognuno delle quali aventi per oggetto:”Limitazione consumo acqua potabile durante il periodo estivo e fino al 30 settembre 2017“; “Prevenzione rischio incendi boschivi ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2017“; “Divieto assoluto di abbandono rifiuti“.
Per la prima ordinanza (la n° 19), il commissario ha disposto “per il periodo dal 1 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017 durante la fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 23.00, “il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di utilizzo dell’acqua potabile, erogata dal pubblico acquedotto, per scopi diversi dall’uso alimentare, domestico, igienico-sanitario e per l’abbeveraggio degli animali, ed in particolare è vietato nella predetta fascia oraria, l’utilizzo dell’acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto per l’irrigazione o simili di orti, prati, giardini, etc.; per riempimento di ogni tipo di piscina, per lavaggio di automobili, cicli e motocicli, strade, piazzali, cortili, etc.; i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque, per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile; sono esclusi dalla presente ordinanza e servizi pubblici di igiene urbana e la cura del verde di proprietà comunale“.
Gullì invita la la cittadinanza a “segnalare all’Area Tecnica o a qualsiasi altro Ufficio del Comune di San Luca, eventuali prelievi abusivi di acqua potabile su tutto il territorio comunale; a collaborare evitando inutili sprechi e facendo un uso corretto, responsabile e razionale dell’acqua potabile, al fine di garantire la regolare erogazione senza soluzione di continuità; a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte; ad usare all’interno della propria abitazione dispositivi per il risparmio idrico quali, i frangigetto per i rubinetti; ad attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità che evitano l’avvio dell’irrigazione quando non necessario e nelle fasce orarie in cui vige il divieto; ad usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; a non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante le pulizie personali; a controllare ed eliminare le eventuali perdite dei rubinetti delle cassette del water; ad utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante”.
E ancora, “qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso del periodo di vigenza della presente ordinanza dovesse aggravarsi, il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica per gli usi extra-domestici, potrà essere esteso anche per tutte le fasce orarie della giornata”.
Per l’ordinanza n° 20, “Divieto assoluto di abbandono rifiuti“, è stato ordinato “il DIVIETO ASSOLUTO di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali e comunque sul territorio comunale, rifiuti di qualsiasi genere; il DIVIETO ASSOLUTO di depositare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, all’esterno dagli appositi cassonetti e/o collocare i sacchetti all’interno dei cassonetti in modo tale da impedirne la corretta chiusura; il DIVIETO ASSOLUTO di alterare la natura dei cassonetti comunali, danneggiarli, compiere atti vandalici o comprometterne la chiusura“.
I cittadini sono invitati pertanto, a “segnalare all’Area Tecnica o a qualsiasi Ufficio del Comune di san Luca eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti, di qualsiasi genere, su tutto il territorio comunale”.
Per l’ultima ordinanza emessa invece, la n° 21 “Prevenzione rischio incendi boschivi ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2017“, il commissario prefettizio ha disposto “il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio; il divieto di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2017; ai proprietari e ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 1 luglio, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri etc., confinanti con le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito, di provvedere e mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le zone di passaggio; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria;al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti; è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco; ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo; il divieto in modo assoluto della combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha introdotto il comma 6 bis dell’art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006; i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; è fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 1 luglio ed il 30 settembre 2017, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della Legge n. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti: accendere fuochi di ogni genere;far brillare mine o usare esplosivi;usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive“.
Le sanzioni previste per i trasgressori : “da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente ordinanza; da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza; da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite”.
Tutti i cittadini sono invitati a “in caso di avvistamento di incendio, i a dare l’allarme alle Autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di intervento e/o spegnimento, ovvero sono tenuti a segnalare e/o a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:1515 CARABINIERI FORESTALI e 115 VIGILI DEL FUOCO“.