di Redazione
Dopo la risposta del vicesindaco Raffaele Sainato, riguardo l’interrogazione depositata il 5 settembre scorso dal Gruppo Scelgo Locri, in merito al contenuto della determinazione n. 303 del 20 agosto 2018 a firma del Responsabile del servizio Sergio Marasco, relativa la concessione di un contributo straordinario di 3.550,00 euro a favore dell’istituto “Figlie Maria SS. Assunta di Locri, per il pagamento della fornitura elettrica, non tarda ad arrivare la replica degli stessi consiglieri di minoranza, Vincenzo Carabetta, Michele Ratuis, Anna Garreffa, Sofia Passafaro e Carlo Previte.
“Premesso che – si legge nella nota indirizzata al presidente del consiglio comunale, al sindaco e all’assessore al Bilancio nonchè vicesindaco – la finalità primaria dell’interrogazione del Gruppo consiliare “Scelgo Locri” è quella di garantire il diritto di uguaglianza dei cittadini e la correttezza, la legittimità e la trasparenza dell’azione amministrativa. In alcun modo l’interrogazione ha avuto lo scopo di sminuire la funzione sociale dell’Istituto Figlie Maria SS Assunta in quanto, a prescindere dal soggetto richiedente tale tipo di contributo, forti perplessità emergono in merito alla legittimità del beneficio erogato e al procedimento amministrativo adottato. Ricordiamo, nuovamente, che il Comune di Locri è in dissesto finanziario, giusta deliberazione del C.C. n. 20 del 31.05.2017 e che allo stato ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che risulta ancora all’esame del Ministero; a riguardo, l’art. 259 comma 5 del D.lgs 267/2000 vieta qualsiasi spesa che non sia rivolta all’assolvimento di servizi essenziali e indispensabili” .
“La presente “elargizione” – continua la nota – lungi dal rappresentare una spesa rivolta all’assolvimento di servizi essenziali e indispensabili, costituisce in realtà un vero e proprio mutuo o prestito concesso a un Ente privato, del quale, naturalmente, nessuno discute la meritoria funzione, ma che resta, pur sempre un ente privato. Il Comune di Locri, essendo un Ente locale non è titolato a concedere prestiti, anticipi, aperture di credito o altre similari forme di finanziamento. È di tutta evidenza che queste sono attività specificamente regolate dalla legge e che non competono a nessun organo o funzionari di codesto Comune. Inoltre, il pagamento della fornitura elettrica di un ente privato, ma anche di una associazione o del singolo cittadino che ne faccia richiesta, non rientra nell’unica eccezione che il legislatore richiama al citato art. 259, ovvero “l’assolvimento dei servizi essenziali e indispensabili dell’ente”. Se si volesse far rientrare una simile ipotesi, chiunque versasse in stato di bisogno (il singolo padre di famiglia, associazioni sportive, associazioni culturali, singoli cittadini) potrebbe chiedere all’ente comunale erogazioni di denaro per far fronte alla propria situazione”. “Ricordiamo, infatti – evidenziano i 5 consiglieri – che la Costituzione contempla altri valori, di pari rango rispetto a quelli menzionati nella replica della S.V., (solo per citarne alcuni, il riconoscimento della famiglia quale cellula primaria della società, il diritto di associarsi liberamente e pacificamente, di riunirsi, il diritto al lavoro…) che, in un’ottica di equilibrio e bilanciamento tra gli stessi rendono pacifica la convivenza tra i consociati. Al fine di garantire questo bilanciamento tra i valori costituzionali, interviene il legislatore con le norme di dettaglio. E sono quelle che si occupano nel caso di specie e che non hanno trovato riscontro nell’iter amministrativo seguito dall’ente comunale”.
“Dalla lettura combinata dell’art. 12 della legge 241/1990 e dell’art. 25 della legge 328/2000 – scrivono ancora i consiglieri – si evince chiaramente che il Comune non può elargire una somma di denaro se prima non ha reso note le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui la stessa verrà elargita e, in secondo luogo, i contributi economici destinati ai soggetti in situazione di bisogno sono subordinati alla determinazione dell’ISEE in caso di privati, alla valutazione del deficit in cui versa l’ente che ne ha fatto richiesta. Siamo dinanzi quindi, ad un provvedimento amministrativo di natura vincolata che dovrebbe essere meramente attuativo di quanto predeterminato da un regolamento che disciplini simili legittime richieste. Eppure, nulla di tutto ciò emerge dalla presa visione della documentazione allegata alla determina di liquidazione e richiesta in copia dallo scrivente gruppo consiliare. Ci troviamo dinanzi ad una istanza di erogazione di euro 3.500,00, con l’indicazione del codice iban sul quale versare il contributo, con un generico riferimento alla impossibilità di far fronte alle spese della fornitura elettrica e ad un ancor più vago impegno di restituzione. Spese per la copertura della fornitura elettrica, peraltro, a cui avrebbe fatto fronte la Città Metropolitana di Reggio di lì a pochi giorni con proprio delibera, facendo oggettivamente dubitare, oltre che sulla legittimità dell’intera procedura, anche sulle ragioni addotte da codesta onorevole maggioranza a sostegno dell’elargizione”.
I consiglieri del Gruppo Scelgo Locri, dunque, interrogano nuovamente il sindaco e l’assessore al ramo sulle medesime questioni già sottoposte nella precedente interrogazione e che “non hanno avuto risposta puntuale”. Nello specifico: “quali sono le motivazioni giuridiche, amministrative e pubbliche che hanno comportato l’adozione della determinazione n. 303/3018 citata e l’erogazione di euro 3.550,00 a favore all’Istituto Figlie Maria SS. Assunta di Locri; quale istituto giuridico è stato utilizzato per la concessione di detto prestito o contributo che dir si voglia; è stato stipulato un contratto di prestito o dettagliate le modalità del rimborso tra l’amministrazione comunale, in persona del legale rappresentante protempore, e l’Istituto Figlie Maria SS. Assunta, al fine di determinare le modalità di restituzione della somma di euro 3.550,00 erogata”; e ancora se ” è legittima e compatibile tale erogazione di denaro con le norme in materia di dissesto finanziario e quelle di contabilità degli enti locali; la determina è stata inviata alla commissione per il piano di dissesto e alla Corte dei Conti circa l’indagine di legittimità sugli atti relativi alla finanza pubblica; la possibilità di ricorrere a tale strumento è stata preventivamente diffusa nei confronti di tutti i cittadini locresi affinché anche questi ultimi possano utilizzare lo stesso strumento qualora dovessero versare nelle stesse difficoltà economiche dell’Istituto, tali da non consentire di far fronte al pagamento delle fatture delle forniture dei servizi essenziali?”.
Al termine della nota, inoltre, i consiglieri Carabetta, Ratuis, Garreffa, Passafaro e Previte, hanno chiesto nuovamente, se “l’amministrazione comunale intenda far abitualmente ricorso a tale forma di solidarietà sociale e se, pertanto, famiglie in stato di bisogno, membri di associazioni e enti senza scopo di lucro, o comunque I CITTADINI DI LOCRI possono proporre istanza volta ad ottenere sostegno economico dal Comune, previo obbligo di restituzione appena ne avranno la possibilità“.