di Gianluca Albanese
SIDERNO – La determinazione n° 1 del 20 gennaio 2017 con cui il responsabile del settore “Tributi” del Comune di Siderno dispose la risoluzione unilaterale in autotutela del contratto stipulato in precedenza con la società A&G (cui erano state esternalizzate alcune attività propedeutiche e complementari alla riscossione dei tributi comunali) è legittima “per accertato inadempimento da parte dell’A&G SpA, per non corretta esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato d’appalto”.
Così ha stabilito, all’esito della camera di consiglio dello scorso 25 maggio, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia d’impresa, composto dal Presidente Maria Concetta Belcastro, dal Giudice Relatore Song Damiani e dal Giudice Alessia Dattilo, con sentenza pronunciata a conclusione della causa civile n° 3209/2017 con cui la società A&G aveva riassunto il precedente ricorso al Tar Calabria, dichiaratosi carente di giurisdizione.
La A&G opera dal 1987 ed è iscritta all’Albo del Ministero delle Finanze relativo ai soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, e opera in Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, anche in molti comuni commissariati per infiltrazioni mafiose. A Siderno ci arrivò nel 2015, aggiudicandosi l’appalto bandito dal Comune, allora retto dalla Commissione Straordinaria composta da Maria Cacciola, Eugenio Pitaro e Francesco Tarricone, che con deliberazione n. 76 del 17 aprile 2014 dispose l’esternalizzazione, tra le altre, della gestione delle attività di accertamento delle imposte comunali Ici-Imu, Tarsu-Tares, Icp, Cosap e delle tasse dei servizi di affissione dei manifesti e rilevazione dei consumi idrici. L’anno prima venne dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente che precedette di pochi mesi lo scioglimento del precedente consiglio comunale, nelle cui motivazioni venne evidenziato anche il grave ritardo accumulato negli anni dal 2006 al 2011 nella riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani e dell’imposta comunale sugli immobili.
Nel maggio del 2015 fu eletta l’amministrazione con a capo l’allora sindaco Pietro Fuda che dispose il cambio del responsabile dell’ufficio Tributi, il quale, dopo una serie di controlli a campione, riceveva dalla Giunta il compito di non sottoscrivere il contratto d’appalto e di revocare l’aggiudicazione definitiva, constatando che il 28% degli avvisi per accertamenti Ici emanati dalla A&G risultavano sbagliati, così come il 20% degli avvisi di accertamento Tarsu. Alla base dei conseguenti annullamenti l’omessa verifica e bonifica della banca dati, l’applicazione di più sanzioni su un medesimo presunto errore, l’erronea interpretazione della normativa Tarsu e/o difetto di motivazione, l’erronea quantificazione delle spese di notifica, la sanzione minima non determinata nell’importo ridotto e l’errore nella compilazione della distinta. Gli avvisi furono emessi dopo l’aggiudicazione definitiva del 24 settembre 2015 e prima del 31 dicembre dello stesso anno, data di prescrizione dei tributi relativi all’annualità 2010.
Nel corso della causa civile, intentata da A&G per chiedere l’annullamento della determinazione unilaterale del contratto, il Comune di Siderno, costituitosi il 26 ottobre 2017 nella persona dell’allora sindaco Fuda, ha contestato punto per punto la ricostruzione della vicenda da parte della società attrice, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha dapprima respinto la censura relativa al difetto d’istruttoria e di motivazione della delibera di revoca dell’aggiudicazione definitiva, aggiungendo come il Comune di Siderno “sia pervenuto all’adozione di detto provvedimento all’esito di approfondita istruttoria, garantendo anche il contraddittorio con la società appaltatrice” disponendo successivamente una Ctu, a seguito della quale è stato accertato l’inadempimento da parte della A&G SpA e la legittimità della delibera di revoca dell’aggiudicazione. Da qui la decisione di respingere la domanda della società di riscossione, condannandola alla refusione delle spese di lite e di CTU.
La sentenza costituisce un precedente giurisprudenziale di rilievo, se si pensa che non sono infrequenti, in molti centri della Locride, i casi di invii di avvisi di accertamento non dovuti da parte dei Comuni che hanno esternalizzato tali servizi.