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Home Mondo animale

Sentenza del Tar boccia sindaco per divieto cibo ai randagi

6 Dicembre 2012
in Mondo animale
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Rubrica “L’ago della Bilancia”

Tar Marche Sez. Prima – Sent. del 23.11.2012, n. 753

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Presidente Morri – Relatore Ruiu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2011, proposto da:
Lac – Lega Per L’Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Tommaso Rossi in Ancona, viale della Vittoria 11;
contro
Comune di Monte Cavallo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Copponi con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 7 del 17/6/2011 del Settore ragioneria del Comune di Monte Cavallo, relativamente agli artt. 3 e 5 terzo comma recante misure urgenti per contrastare il fenomeno del randagismo animali e per il decoro urbano
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte Cavallo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente LAC, Lega per l’abolizione della caccia Onlus impugnava, con ricorso depositato il 3.8.2011, l’ordinanza del Settore Ragioneria del Comune di Monte Cavallo (MC) n. 1 del 15.6.2011, limitatamente agli art. 3 e 5 terzo comma della medesima. In particolare, l’art. 3 della suddetta ordinanza dispone che è vietato introdurre cani anche se condotti al guinzaglio nelle aree verdi contrassegnate da apposito cartello, mentre l’art. 5 c. 3 della medesima ordinanza vieta di somministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori in aree pubbliche.
L’ordinanza è censurata, con quattro motivi di ricorso, per violazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione, per eccesso di potere per irragionevolezza, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per violazione della legge 14.8.1991 n. 281, della legge regionale 20.1.1997 n.10, per eccesso di potere per irragionevolezza e, ancora, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituito il Comune di Monte Cavallo, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 578 del 15.11.2011, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, limitatamente alla disposizione di cui all’art. 5 c.3, respingendo invece l’istanza per quanto riguarda il divieto di cui all’art. 3, a causa del carattere non generalizzato del divieto medesimo.
Alla pubblica udienza dell’11.10.2012, il procuratore dell’associazione ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di annullamento della disposizione di cui all’art. 3 dell’ordinanza, insistendo per il resto, per l’accoglimento. Il ricorso veniva trattenuto in decisione.
1 Per quanto riguarda la legittimazione dell’associazione ricorrente, la stessa non appare in dubbio. Difatti, l’art. 2 dello Statuto della LAC, regolarmente riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, prevede tra i suoi scopi la diesa dei diritti soggettivi degli animali e della fauna.
1.1 Di seguito, il Collegio deve prendere atto della rinuncia parziale al ricorso con riguardo all’impugnazione dell’art. 3 dell’ordinanza (contestato con i primi due motivi di ricorso). Del resto, è stato chiarito dalla costituzione in giudizio del Comune che il divieto di condurre cani (anche al guinzaglio) riguarda solo una parte minima del territorio comunale. E’ pacifico, per la parte, il diritto di rinunciare parzialmente al ricorso, o ad alcune censure (tra le tante decisioni Tar Bari 26.9.2012 n.1685). Nel caso in esame, la rinuncia è stata pronunciata a verbale di udienza dal procuratore della LAC, munito di idonea procura, con le formalità di cui all’art. 84 del d.lgs 104/2010, per cui al Collegio non resta che prenderne atto.
1.2 Per il resto il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo della violazione della legge 14.8.1991 n. 281 e della legge Regione Marche 20.1.1997 n.10.
1.3 Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16.9.1997 n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato simile alla controversia odierna, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, la disposizione, rivolta alla popolazione locale tutta, recante il divieto di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione (sul tema Tar Puglia Lecce 22.3.2012 n. 525). Il divieto contrasta altresì con la legge regionale n. 10/1997, che prevede all’art. 1 la protezione degli animali, il controllo del randagismo la protezione del benessere dei medesimi, oltre al divieto di causare loro dolore e sofferenza, nonché, nei successivi articoli, le misure per diminuire il controllo del randagismo.
1.4 Né può essere ritenuta rilevante la circostanza che il divieto sia limitato all’alimentazione con utilizzo di contenitori. Difatti, come già argomentato dal Collegio in sede cautelare, il divieto non indica in alcun modo le modalità alternative per nutrire gli animali, rischiando di instaurare delle conseguenze potenzialmente paradossali e controproducenti, come incoraggiare la somministrazione degli alimenti con modalità ancora più nocive per l’igiene urbana rispetto all’utilizzo dei contenitori.
2 Alla luce di quanto sopra riportato, il ricorso deve essere dichiarato in parte estinto per rinuncia parziale delle ricorrente ex art. 84 d.lgs 104/2010 e per il resto accolto, con il conseguente annullamento dell’art. 5 terzo comma dell’ordinanza impugnata (”E’ vietato somministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori sulle aree pubbliche”).
2.1 Considerata la parziale rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto
-lo dichiara in parte estinto dando atto della parziale rinuncia agli atti ex art. 84 d.lgs 104/2010;
-per il resto lo accoglie e, per l’effetto, annulla la disposizione di cui all’art. 5 c.3 dell’impugnata ordinanza, come specificato in motivazione.
-compensa le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 23.11.2012

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