di Gianluca Albanese
SAN GIOVANNI DI GERACE – C’è un significato più profondo di quello del linguaggio burocratico contenuto nel decreto del ministro dell’Interno Matteo Salvini che sancisce la conclusione del procedimento a suo tempo avviato per accertare eventuali infiltrazioni mafiose nel consiglio comunale di San Giovanni di Gerace e che proponiamo alla vostra lettura integrale:
«Visto il proprio decreto in data 17 aprile 2018, con il quale il Prefetto di Reggio Calabria è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nei confronti del comune di San
Giovanni di Gerace; |
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 10 maggio 2018, con il quale è stata istituita una commissione d’indagine incaricata di svolgere i suddetti accertamenti; |
Vista la relazione in data 15 novembre 2018 con la quale la summenzionata commissione d’indagine ha rassegnato le proprie conclusioni sugli accertamenti svolti; Vista la relazione del Prefetto di Reggio Calabria in data 10 dicembre 2018; Considerato che gli elementi complessivamente emersi non presentano la necessaria congruenza rispetto ai requisiti di concretezza, univocità e rilevanza, richiesti dal modello legale di cui al comma 1 del citato art. 143; Visto il comma 7 del richiamato art. 143 che dispone, nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, che il Ministro dell’Interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento; |
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 4 novembre 2009 recante la disciplina delle modalità di pubblicazione del suddetto decreto di conclusione del procedimento; |
DECRETA
Art. 1
II procedimento avviato nei confronti del comune di San Giovanni di
Gerace (Reggio Calabria), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è concluso.
Art. 2
II presente decreto sarà pubblicato con le modalità previste dal
richiamato decreto in data 4 novembre 2009.
Roma, 7 marzo 2019
F.to Matteo Salvini».
Il significato di tutto ciò, infatti, è che non basta disporre un accesso antimafia a un piccolo paese dell’entroterra locrideo per decretare lo scioglimento del suo consiglio comunale e soprattutto che quel metodo che diede avvio a tutto – con tutta probabilità basato su mere delazioni – non costituisce una valida ragione per gettare fango su degli amministratori che nonostante le ristrettezze economiche imposte ai comuni nel XXI secolo si adoperano giornalmente per garantire i servizi essenziali ai propri concittadini e una gestione attenta e oculata della Cosa Pubblica.
Chi scrive conosce e frequenta San Giovanni di Gerace fin dai tempi della scuola, quando in una classe di circa 25 studenti, ben 6 provenivano dal piccolo centro che conta pochissime centinaia di abitanti. Chi scrive conosce la laboriosità e la serietà degli abitanti di San Giovanni di Gerace, il suo clima accogliente e la quiete di altri tempi che chi proviene dai centri costieri più abitati non può non notare.
Oggi – lo scriviamo anche correndo il rischio di ripeterci – non ha vinto solo un’amministrazione comunale e chi la rappresenta. Oggi ha vinto la democrazia, che sancisce, con questo decreto di archiviazione, il sacrosanto diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti e conferire loro un mandato di governo locale.
Auspichiamo che quanto emerso oggi, possa indurre la prefettura e tutti gli organi preposti a una maggiore prudenza nel disporre gli accessi antimafia quando questi riguardano persone e organi di governo al di sopra di ogni sospetto. Perché se è vero che oggi la gioia è tanta per l’archiviazione del procedimento, niente e nessuno ripagheranno il sindaco Vumbaca e gli altri amministratori delle amarezze patite nel corso di questi lunghissimi undici mesi durante i quali è aleggiata l’ombra del sospetto su persone lontane anni luce da pratiche, frequentazioni e condotte assimilabili o condizionabili dalla criminalità organizzata.