DI SEGUITO LA COMUNICAZIONE INVIATA DAL MOVIMENTO “OFFICINA DELLE IDEE” AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE:
Lavori di “Consolidamento rupe centro storico loc. Palma” e lavori di messa in sicurezza della strada comunale” via dei Carafa” nella frazione marina del comune di Caulonia. Indagine di Mercato per la selezione di professionista finalizzata all’affidamento di incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori misure e contabilità (di importo inferiore a 100.000,00 €uro).
In data 01 dicembre 2018 il Movimento Officina delle Idee aveva per la seconda volta segnalato irregolarità per l’affidamento dei lavori della rupe Majetta e via dei Carafa.
A sostegno della nostra visione ancora una volta le istituzioni degli ordini professionali per il tramite dell’ONSAI (osservatorio nazionale sui servizi di architettura ed ingegneria) hanno sottolineato le innumerevoli irregolarità e i vizi che la procedura continua reiteratamente a riportare.
In particolare, queste sono riassuntivamente le gravi violazioni rilevate (a tergo si riporta l’estratto completo nel dettaglio):
- L’importo a base di gara del servizio NONè stato calcolato correttamente, adottando il c.d. “Decreto Parametri”;
- NONè stato adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all’importo stimato dei corrispettivi posti a base di gara;
- Nelle procedure NON sono adottati criteri oggettivi e non discriminatori;
- L’avvisoNONè stato pubblicato nel rispetto dell’art.72 del codice (D.Lgs. 50/2016);
- L’importo dei due servizi due punta richiesti NONè compreso fra 0,4 3 0,8 volte l’importo dei lavori per ogni classe e categoria;
- NONè stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità“ di grado di complessità”, in riferimento della Tavola Z1 del Decreto Parametri.
Appare evidente, essendo la terza volta che il Movimento Officina delle Idee interviene sull’argomento, che non vi è intenzione alcuna da parte di questa amministrazione e del sindaco assessore, di correggere, a questo punto, i voluti errori che ormai da mesi si riscontrano nell’avviso pubblico e da noi prontamente e tempestivamente segnalati.
Non capiamo come mai il nostro spirito di collaborazione venga travisato e tergiversato da questa amministrazione. C’è una palese anomalia, l’abbiamo segnalata un sacco di volte al fine di evitare contenziosi e possibili problemi economici in cui l’ente potrebbe incorrere.
La nostra voce vuole e deve essere soffocata a tutti i costi.
A noi non rimane altro che segnalare l’anomalia e richiedere l’intervento fattivo delle istituzioni superiori (ANAC, Corte dei Conti, Prefettura di Reggio C., Ordini Professionali) preposte alla salvaguardia della legalità, della trasparenza e della democrazia.
Movimento Officina delle Idee
OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA | |
CIG: AV10112018CAULONIA | ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST: onsai.reggiocalabria | |
Stazione appaltante: Comune di Caulonia | RUP: Arch. Ilario Naso | |
Recapiti RUP (mail/ fax/…): tecnico@comune.caulonia.rc.it | ||
Oggetto del bando: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILITA’- LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO RUPE CENTRO STORICO LOC. PALMA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE | ||
Importo stimato del Servizio in affidamento: 96103,37 Importo dei lavori 1410000,00 | Procedura di affidamento: Indagine di mercato | |
Termine per presentazione offerta: ORE 12:00 DEL 26/11/2018 | Criterio affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa | |
OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA | ||
2) L’importo a base di gara del servizio NON e’ stato calcolato correttamente, adottando il c.d. “Decreto Parametri”. |
L’art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto “decreto parametri” (oggi il DM 17/06/2016) specificando: I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6. Analogamente l’ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che: 2.1 “…al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…”. 2.2 “Per motivi di trasparenza e correttezza e’ obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi…”. Inoltre, l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 prevede che, nell’individuazione dell’importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, nel caso di affidamento allo stesso professionista esterno. |
4) NON e’ stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all’importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara. |
Ferma restando la facolta” di far ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all’importo dei corrispettivi posto a base di gara: · Importo inferiore a 40.000 euro: affidamento diretto · Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro: procedura negoziata · Importo pari o sup. ad €.100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€.221.000): procedura aperta o ristretta · Importo pari o superiore a 221.000 euro: procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice Ai sensi degli articoli 24 comma 8 e 35 comma 6 del Codice, il calcolo dell’importo a base di gara non può essere eseguito in difformità dal decreto di cui all’art. 24 c. 8 o con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione del D.Lgs.50/2016 relativamente alle soglie europee. Fermo restando “il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del Codice” prescritto dall’art. 31 c. 11, nel calcolo dell’importo a base di gara vanno considerate tutte le prestazioni professionali non eseguite direttamente dalla stazione appaltante (art. 35 c. 4). Tranne in casi particolari, un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice. |
8) Nelle procedure, NON sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori. |
L’art.30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che “le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture e servizi”. Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che “… i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”. L’argomento e’ trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l’art. 36 comma 2 lettera b del Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire “la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita””, si indica espressamente che “vanno evitati riferimenti a principi di territorialita””. L’ANAC/AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, con delibera n°40/2013. “I principi di non discriminazione e parita” di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale…” Per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti, inoltre, ANAC raccomanda che non siano limitati ai soli servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, cosi’ come indicato dalle Linee Guida n. 1 sui SAI (Cap. IV punti 2.2.2.3 e 2.2.2.5) che recitano: “Il requisito dei servizi svolti non puo’ essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara” … e… “la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” e’ quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita” complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.” |
9) L’avviso NON e’ stato pubblicato nel rispetto dell’art. 72 del Codice. |
L’art.71 del D. Lgs.50/2016 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 59 comma 5, secondo periodo (ricorso ad avviso di preinformazione), e dall’art.63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando), tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Lo stesso articolo inoltre fa riferimento ai contenuti dei bandi, che devono essere in linea con le indicazioni fornite dall’Allegato XIV, parte I, lettera c) del D. Lgs 50/2016. L’art.72 dello stesso D. Lgs.50/2016 stabilisce le regole per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, in relazione alle procedure a cui si riferiscono. L’argomento e’ trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 4 su Contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206/2018 – Punto 5.1, nonché da una serie di pronunce dell’AVCP/ANAC (delibere n. 361/2002, n. 309/2007, n. 92/2012, n. 84/2016) |
17) L’importo dei due servizi di punta richiesti NON e’ compreso fra 0,4 e 0,8 volte l’importo dei lavori, per ogni classe e categoria. |
I requisiti relativi alla capacita” professionale, introdotti dall’art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall’Allegato XVII Parte II lettera a) numero ii), sono definiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, Capitolo IV punto 2.2.2.1. In particolare, con la lettera c) del sopra citato paragrafo 2.2.2.1, viene richiesto ai concorrenti “…l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento…”. Si sottolinea che, nella determinazione del periodo di dieci anni sopra richiamato, l’ANAC ha puntato sull’opzione offerta dall’Allegato XVII Parte II lettera a, punto ii) sulla possibilita” di estendere il periodo di tre anni (fissato dallo stesso punto ii), al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza: “Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sara” preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati piu’ di tre anni prima…” Per effetto di tale disposizione, al fine di migliorare i livelli di concorrenza, le stazioni appaltanti potrebbero richiedere il requisito sopra richiamato per intervalli temporali ancora maggiori ai dieci anni. |
18) Con riferimento ai punti delle due precedenti domande, NON e’ stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parita” di grado di complessita”, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri. |
L’art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che “…gradi di complessita” maggiore qualificano anche per opere di complessita” inferiore all’interno della stessa categoria d’opera…”. L’ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attivita” svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessita” sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessita” pari a 1,20, puo’ ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessita”, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessita”, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessita” pari a 1,15). Tale criterio e’ confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessita” maggiore qualificano anche per opere di complessita” inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V. |