(foto e video di Enzo Lacopo)
di Francesca Cusumano
SANT’ILARIO DELLO JONIO- <<Sindaco Brizzi Pasquale. Incandidabilità ai sensi dell’art. 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Decadenza dalla carica. Presa atto>>.
E’ stato il secondo punto all’ordine del giorno (dopo la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente) su cui, in verità, si è incentrata l’assise consiliare tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
Ma andiamo con ordine.
La Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Annamaria Ambrosio, con sentenza numero 18627 del 10 gennaio 2017 (pubblicata il 27 luglio scorso), ha rigettato il ricorso presentato dal sindaco Brizzi contro il Ministero dell’Interno (controcorrente) e contro il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso il decreto del 7 maggio del 2015 del Tribunale di Locri che ne pronunciava l’incandidabilità, perché riscontrate forme di ingerenza della criminalità organizzata nell’ambito dell’Amministrazione comunale e del conseguente scioglimento del civico consesso, decretato con Dpr del 15 febbraio 2012. Uno scioglimento poi prorogato, al fine di consentire il completamento delle operazioni di risanamento e di ripristino delle legalità.
Pasquale Brizzi, sindaco di Sant’Ilario dello Jonio nel febbraio 2012, quando il Comune fu sciolto e attuale primo cittadino, rieletto per il suo terzo mandato amministrativo alle consultazioni del 25 maggio 2014 (unico candidato sindaco e prima tornata elettorale dopo lo scioglimento), aveva presentato ricorso in merito al provvedimento di incandidabilità, giunto a elezioni oramai avvenute e con tempistiche anomale.
Esperiti i vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione però, con sentenza definitiva del 27 luglio 2017, ha confermato l’incandidabilità in relazione a tutte le elezioni (regione, provincia, comune, circoscrizioni) indette per la prima tornata successiva allo scioglimento.
Secondo quanto riportato dalla citata sentenza <<la disposizione contenuta nel D.Lgs. n.267 del 2000- il Testo Unico degli Enti Locali- l’articolo 143, comma 11, è stata quindi interpretata nel senso che l’incandidabilità opera quando, come previsto dalla norma stessa, “sia dichiarata con provvedimento definitivo”, valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia) successivamente allo scioglimento dell’Ente, ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell’incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività>>.
E’ stato quindi il presidente del consiglio comunale, Immacolata Policheni, in apertura dei lavori, a spiegare di aver convocato il civico consesso, su invito della Prefettura di Reggio Calabria che, con apposite note, l’aveva sollecitata a disporre la convocazione dell’organo consiliare per prendere atto che <<Per effetto della definitività della pronuncia di incandidabilità, il Ministero dell’Interno interpellato da questo Ufficio, con nota in data 21 settembre 2017 ha precisato che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, il predetto amministratore decade dalla carica di sindaco e, di conseguenza, spetta all’organo consiliare di appartenenza prenderne atto>>.
La Policheni ha a seguire, illustrato le varie fasi che hanno preceduto la convocazione della seduta consiliare: l’incontro in Prefettura il 2 ottobre scorso, (richiesto dal segretario comunale), con i funzionari dell’ente, alla presenza, non solo della stessa Policheni, ma anche del segretario comunale e del vicesindaco Giuseppe Monteleone. Un incontro, richiesto per dipanare i dubbi interpretativi sorti in ordine all’applicabilità della normativa di cui al Decreto legislativo n. 235/2012 articolo 10, comma 4, quale conseguenza del pronunciamento della Corte di Cassazione. Ma non solo, il 3 ottobre, il presidente del consiglio comunale aveva provveduto a inoltrare alla Prefettura, la richiesta di copia dei pareri espressi dal Ministero dell’Interno sulla posizione del sindaco e dei chiarimenti.
Richiesta negata dal Ministero che, con relativa nota del 16 ottobre 2017, si è espressa in senso contrario all’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti.
Ma è sull’oggetto della convocazione consiliare che il sindaco Pasquale Brizzi, è intervenuto premettendo alcune osservazioni:<< Una convocazione-ha esordito-originata da due note della prefettura di Reggio Calabria sul tema della presunta decadenza dalla carica da parte del sottoscritto, quale conseguenza del pronunciamento della Corte di Cassazione (resa su ricorso dello scrivente). Non ha alcun fondamento giuridico positivo l’asserzione secondo cui il sindaco sarebbe decaduto o in procinto di decadere, in virtù della pronuncia di incandidabilità sopravvenuta comminata dalla Corte di Cassazione.
Il sottoscritto-ha continuato Brizzi- non versa in alcuna delle situazioni disciplinate dall’articolo 10 del D.lgs. n. 235/2012, non essendo al medesimo comminata alcuna sentenza di condanna per delitti ovvero qualsivoglia misura di prevenzione. Per cui manca alla radice il presupposto oggettivo di applicabilità della normativa di cui alla c.d. legge Severino in tema di decadenza dalla carica. La norma di cui al Testo Unico degli Enti Locali prevede infatti che, fatta salva l’applicazione di ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che, si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Peraltro, è la stessa Corte di Cassazione che nel pronunciamento che ci occupa afferma testualmente che la incandidabilità è destinata ad operare, “per come previsto dalla norma stessa, quando sia dichiarata con provvedimento definitivo, valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi”. La norma è chiara. Disciplina un solo effetto: incandidabilità a taluni turni elettorali successivi alla definitività della pronuncia. I dubbi interpretativi sono oggi ancora più rafforzati dalla circostanza che, seppur ripetutamente richiesti con note del presidente del consiglio comunale, il consiglio comunale non ha ad oggi avuto la possibilità di prendere visione di pareri, ovvero note del Ministero dell’Interno che suffragherebbero la tesi prefettizia della decadenza, quale conseguenza della incandidabilità sopravvenuta. Né ci è stata data la possibilità di prendere visione di una citata ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che, stante quanto affermato nell’ultima prefettizia del 17 ottobre 2017, avrebbe trattato caso analogo e che, verosimilmente, avrebbe aiutato tutti noi ad avere migliore comprensione di una fattispecie alquanto complessa e meritevole di maggiori approfondimenti>>.
<<Sono pronto-ha concluso Brizzi- a prendere atto, di una mia eventuale decadenza in conseguenza del pronunciamento della Cassazione. Anche eventualmente a dimettermi, per facilitare procedure e favorire un legittimo percorso che tenga indenne l’istituzione comunale da tensioni e conflittualità non certamente auspicabili. Ma solo in ossequio alla legge ed alle norme>>.
Un pensiero quello del primo cittadino ampiamente condiviso dai consiglieri che, in virtù dei dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicabilità della normativa di cui al Decreto legislativo n. 235/2012 articolo 10, comma 4, hanno unanimemente deliberato non sull’oggetto del secondo punto all’ordine del giorno, bensì, di:<<dare mandato al presidente del consiglio comunale di reiterare, con la massima urgenza, la richiesta di accesso agli atti, nella forma di estrazione di copia del parere del Ministero dell’Interno del 21 settembre 2017; nota ministeriale del 26 aprile 2016; ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord sez. I Civile del 22 settembre 2016, “per avere piena consapevolezza dell’iter logico-motivazionale che supporta l’opzione interpretativa propugnata dalla Prefettura di Reggio Calabria circa la decadenza del sindaco del Comune di Sant’Ilario quale effetto della sentenza Corte di Cassazione n. 18627/2017”; di dare mandato, nel rispetto della normativa vigente, di acquisire parere legale da professionista del libero Foro sulla problematica; di dare atto che il civico consesso dovrà procedere con urgenza all’adozione delle determinazioni di propria competenza e che a tal fine, sarà dato mandato al presidente del consiglio comunale, alla giunta, al segretario ed agli uffici eventualmente coinvolti, di procedere con la massima sollecitudine per quanto di loro competenza; di dare mandato al presidente del consiglio comunale, di trasmettere ai consiglieri comunali con urgenza, ad avvenuta acquisizione, la documentazione occorrente e di procedere alla convocazione urgente del civico consesso per pervenire, in riscontro alle note prefettizie, alle determinazioni di competenza dell’organo consiliare>>.
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