di Gianluca Albanese
MARINA DI GIOIOSA IONICA – La sentenza numero 136/2017 del Tribunale di Locri, pronunciata lo scorso 2 febbraio, ha dato ragione al Comune di Marina di Gioiosa Ionica, che tramite il proprio avvocato Rosanna Femia aveva fatto appello contro il ricorso che una cittadina aveva a sua volta presentato nel settembre del 2014 avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale, per violazione dell’articolo 142 comma 8 del Codice della Strada, rilevata nel luglio del 2014 mediante apparecchiatura “Velomatic” in postazione temporanea nei pressi del ponte sul Romanò (uscita lato Nord di Marina di Gioiosa Ionica).
Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva accolto il ricorso dell’automobilista, ritenendo, tra l’altro, che l’apparecchio per il rilevamento elettronico della velocità e la postazione di controllo non fossero visibili, pronunciando una sentenza sfavorevole per l’Ente, che invece in Appello il Giudice Antonella Stilo ha censurato, riconoscendo sia le ragioni di diritto addotte dal Comune di Marina di Gioiosa che quelle di fatto.
Si legge, infatti, nella sentenza dello scorso 2 febbraio che «L’appello dell’Ente locale è meritevole di accoglimento, avendo il primo giudice erroneamente ritenuto che la postazione Velomatic 512 e la vettura della Polizia Municipale non fossero visibili agli automobilisti in transito» mentre «E’ stata accertata – è scritto nella sentenza – la presenza dei prescritti segnali e la buona visibilità della postazione di controllo, ai sensi del D.M. 15 agosto 2007».
Dunque, la pronuncia definitiva del Tribunale di Locri accoglie l’appello del Comune, rigettando il ricorso dell’automobilista contro il verbale di contestazione della Polizia Municipale, e la condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, per un totale di circa cinquecento euro.
Un precedente giurisprudenziale di un certo rilievo, e che riguarda un tema assai dibattuto negli anni precedenti.